"Nulla è permanente, tranne il cambiamento"

(Frammenti, Eraclito)

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Info & Utilità

 

 

LO PSICOLOGO  -  L’Ordinamento della professione di Psicologo è sancito dalla Legge 18/02/1989, n.56. Per esercitare la professione di Psicologo è necessaria una laurea magistrale quinquennale in psicologia (laurea di secondo livello), aver effettuato un tirocinio professionale di un anno ed aver conseguito la relativa abilitazione mediante l’esame di Stato; deve inoltre essere iscritto nell’apposito Albo Professionale alla Sezione "A". La professione di psicologo “comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito (cfr. art.1, L. 56/89).

La Professione di Psicologo: declatoria, elementi caratterizzanti ed atti tipici (Ordine degli Psicologi, Consiglio Nazionale, 2015)

 

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LO PSICOTERAPEUTA - Lo psicoterapeuta aggiunge alle competenze dello psicologo tecniche e strumenti atti a svolgere attività di cura ed intervenire sul problema, le cui metodologie sono differenti in relazione all’approccio formativo scelto tra le diverse Scuole di Specializzazione post-universitaria. L'abilitazione consente al professionista l'annotazione all'Albo ai sensi dell’art.3 della Legge 18/02/1989 n.56: “l'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica"(L. 56/1989).

 

 

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ORDINE DEGLI PSICOLOGI -  Per esercitare la professione di psicologo è necessario essere iscritti all'Albo Professionale. L'Ordine degli Psicologi è articolato su base regionale (provinciale nel caso di provincie autonome). "L'iscrizione all'Albo garantisce un rigoroso controllo da parte dell'Ordine di competenza. Affidarsi a un professionista regolarmente iscritto all'Albo, quindi, fornisce garanzie che non si potrebbero ottenere rivolgendosi a persone non abilitate" (OPV)

 

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DEDUZIONE FISCALE - Le spese sostenute per le sedute di consulenza psicologica e psicoterapia rese dallo psicologo e dallo psicoterapeuta sono detraibili fiscalmente (Circ. N.20/E-2011 A.d.E.), e la richiesta di prestazione non necessita di prescrizione medica. Con la Legge di Bilancio 2020 (n.160/2019) viene stabilito che a partire dalla dichiarazione dei redditi del 2021, sarà possibile effettuare la detrazione solo per le spese effettuate con pagamento tracciabile (bonifici, assegni, carte di pagamento, pagamenti elettronici e digitali). In questo caso spese e detrazioni saranno già caricate nella precompilata inviata dall'AdE. Unitamente alla documentazione della spesa sostenuta va in questo caso tenuta traccia dell'avvenuto pagamento conservando la ricevuta dello stesso. Inoltre, il contribuente potrà detrarre la spesa solo se l’addebito verrà fatto su un c/c a lui intestato o cointestato, o per i soggetti fiscalmente a carico di un familiare, su un c/c intestato al familiare che li ha in carico. L'utilizzo dei contanti rimane possibile, ma viene perso il diritto alle detrazioni Irpef, salvo il caso di spese sostenute presso il SSN (o strutture convenzionate con il SSN) e quelle per l’acquisto di farmaci, detraibili anche se pagate in contanti.

 

 

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NOMENCLATORE E TARIFFARIO  -  Il Testo Unico della tariffa Professionale degli Psicologi, approvato nel 2006 dal Consiglio Nazionale dell’Ordine unito al relativo Regolamento attuativo, non ha valore ufficiale in quanto non è stato riconosciuto in termini di legge.  Le tariffe professionali presenti nel testo unico, abolite dal D.L. n.1/2012, art.9, già oggetto di liberalizzazione con D.L. n.233/2006, art.2, possono comunque essere una guida utile nelle azioni del professionista ed uno strumento di orientamento ai clienti. A completamento si riporta il contenuto dall’art.23 del Codice Deontologico degli Psicologi: “Lo psicologo pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto attiene al compenso professionale. In ogni caso, la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione. In ambito clinico tale compenso non può essere condizionato all’esito o ai risultati dell’intervento professionale”.

 

 

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LINEE-GUIDA ORDINE NAZIONALE PSICOLOGI per "mettere in sicurezza" gli utenti

  • Iscrizione Albo degli Psicologi: verificabile sull'Albo online dell’Ordine degli Psicologi della Regione di iscrizione o presso l’Ordine Nazionale
  • Iscrizione all’elenco degli Psicologi-Psicoterapeuti (in caso di prestazioni psicoterapeutiche): verificabile presso l’Ordine degli Psicologi della Regione di iscrizione o presso l’Ordine Nazionale
  • Rispetto delle normative sulla Privacy: lo psicologo deve far firmare al cliente una dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati sia generici sia sensibili
  • Rispetto del codice deontologico
  • Assenza di commistioni tra ruolo professionale e vita privata che possano interferire con l’attività professionale
  • Rispetto del segreto professionale e dei suoi limiti
  • Definizione chiara dei compensi e delle regole di incarico
  • Rilascio di documentazione fiscale del pagamento (fattura/ricevuta)
  • Livello adeguato di preparazione e costante aggiornamento professionale

 

(in
quanto equiparabili dal Ministero della Salute alle prestazioni
sanitarie rese da un medico - See more at:
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